Capo III

Art. 39

(L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-39

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