Sez. VII

Art. 36

(L) Carta d'identità e documenti elettronici

In vigore dal 17 lug 2020
(L) Carta d'identità e documenti elettronici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. 7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-36

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