Sez. II

Art. 42

(R) Certificati di abilitazione

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorchè definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-42

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