Art. 7

Ammissione al colloquio

In vigore dal 23 gen 2001
1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui all'. 3. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice comunica alla Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei candidati risultati idonei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-7

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