Art. 3

Domanda di ammissione all'esame

In vigore dal 23 gen 2001
1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all', è presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente. 2. La domanda può essere, altresì, spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2. 4. Ai sensi dell' della legge 15 maggio 1997, n. l27, non è necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-3

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Domanda di ammissione all'esame (Art. 3 Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146.) — Testo vigente | Portale Normativo