Art. 5
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 23 gen 2001
1. Ai sensi dell', comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalità di gestione dell'esame medesimo.
2. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento.
4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell' della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-5