Art. 6
Prova d'esame
In vigore dal 23 gen 2001
1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare.
2. La prova attitudinale è basata su una serie di quesiti a risposta multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale la votazione minima di ventuno trentesimi, verte sulle materie oggetto delle prove attitudinali, nonché:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo alle disposizioni sulla riscossione dei tributi ed elementi di diritto della previdenza sociale con riguardo alle procedure contenziose.
4. Consegue l'idoneità il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-6