Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 23 gen 2001
1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-11