Art. 5

Presidente

In vigore dal 26 apr 2001
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.
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Presidente (Art. 5 Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.) — Testo vigente | Portale Normativo