Art. 8
Direttore generale
In vigore dal 26 apr 2001
1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-8