Art. 12
Disposizioni finali
In vigore dal 26 apr 2001
1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:
a) ad altri partecipanti al fondo;
b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all', settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-12