Art. 10
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi
In vigore dal 26 apr 2001
1. L'Istituto può provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarità di detto fondo, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, è attribuita allo Stato. 2. Il fondo è alimentato:
a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' , quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilità e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-10