Art. 1
Natura giuridica
In vigore dal 26 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con regolamento, di cui all', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo un'adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;
Visto l', comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Natura giuridica
1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza.
2. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-1