Art. 5 · Presidente

Art. 5

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Presidente

In vigore dal 26 apr 2001
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-5