Capo II
Art. 10
Imposte ipotecaria e catastale
In vigore dal 14 nov 2000
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 18, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" è sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 10
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308#art-10