Capo I
Art. 7
Arrotondamento
In vigore dal 14 nov 2000
1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308#art-7