Capo I
Art. 6
Formalità ipotecarie
In vigore dal 14 nov 2000
1. Per l'esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all' restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.
2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308#art-6