Capo II
Art. 8
Imposta di registro
In vigore dal 14 nov 2000
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola "superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore";
2) al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli della tariffa stessa";
b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308#art-8