Art. 10 · Imposte ipotecaria e catastale
Capo II

Art. 10

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Imposte ipotecaria e catastale

In vigore dal 14 nov 2000
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è apportata la seguente modifica: a) all'articolo 18, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" è sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308#art-10