Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo
Art. 9
Visite specialistiche domiciliari
In vigore dal 17 ott 2000
- Visite specialistiche domiciliari
1. Le Aziende possono erogare visite specialistiche domiciliari nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata (ADI), nelle residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle strutture ospedaliere mediante gli specialisti di cui al presente "Protocollo aggiuntivo".
2. All'atto della pubblicazione di cui all' è specificata la necessità di eseguire anche le visite domiciliari indicando la media settimanale, presumibile o predeterminata, delle stesse.
3. Qualora sia necessaria solo attività specialistica domiciliare viene pubblicato, con le modalità di cui all', il numero medio settimanale, presumibile o predeterminato, delle visite specialistiche domiciliari.
4. Qualora l'attività specialistica domiciliare sia svolta in modo esclusivo, il rimborso delle spese di accesso è determinato con specifico accordo tra Azienda e Organizzazioni sindacali di cui all' comma 12 dell'Accordo nazionale. Per gli accessi svolti fuori dal Comune di attività ambulatoriale, viene corrisposto il rimborso di cui all' dell'Accordo nazionale.
5. Per ogni visita spetta allo specialista un compenso forfettario omnicomprensivo di L. 50.000, più il contributo ENPAM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-9-2