Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo
Art. 4
Massimale orario ed incompatibilità
In vigore dal 17 ott 2000
- Massimale orario ed incompatibilità
1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 48, n. 6, della legge n. 833/78, e dell', comma 7, della legge n. 412/91, gli incarichi di cui all', comma 2, sono conferiti per un orario massimo settimanale non superiore a 28 ore, raggiungibile anche mediante incarichi presso più Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale.
2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili:
a) con la titolarità dei seguenti rapporti di convenzione con il S.S.N. o altre istituzioni pubbliche: assistenza primaria (DPR n. 484/96, Capo II, e successivi accordi), pediatria di libera scelta (DPR n. 613/96 e successivi accordi), specialistica ambulatoriale (DPR n. 500/96 e successivi accordi);
b) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di lavoro pubblico o privato;
c) con un rapporto di accreditamento con il SSN;
d) con l'incarico di direttore sanitario o di responsabile di branca presso una struttura accreditata con il SSN e soggetta ad autorizzazione sanitaria.
3. Le incompatibilità di cui sopra non operano qualora lo specialista le rimuova per la durata degli incarichi di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-4-2