Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo
Art. 8
Trattamento economico
In vigore dal 17 ott 2000
- Trattamento economico
1. Allo specialista l'Azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data di inizio del rapporto, un compenso forfettario omnicomprensivo di lire 70.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.
2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 30%.
3. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 50%.
4. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza e le maggiorazioni previste ai precedenti commi 2 e 3, entro la fine del secondo mese successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-8-2