Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo
Art. 6
Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione del rapporto
In vigore dal 17 ott 2000
- Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione del rapporto
1. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con la durata di cui all', comma 4, ed è immediatamente rinnovabile.
2. L'Azienda, qualora non intenda rinnovare l'incarico conferito allo specialista alla scadenza prevista, ne dà comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
3. Il rapporto è sospeso nel caso di sospensione dello specialista dall'esercizio della libera professione o in caso d'emissione di mandato od ordine di custodia cautelare.
4. Il rapporto è risolto senza obbligo di preavviso per cancellazione o radiazione dello specialista dall'Albo professionale.
5. Il rapporto è altresì risolto:
- qualora lo specialista si sia reso responsabile di gravi mancanze di ordine disciplinare ai sensi dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale o di gravi inadempienze di natura contrattuale, e/o professionale formalmente contestategli dall'Azienda, ovvero qualora accumuli assenze dal servizio eccedenti il limite massimo previsto dall';
- per sopravvenute incompatibilità ai sensi dell';
- per sopravvenuta incapacità psico-fisica accertata dal collegio medico di cui all', comma 4, lett. f) dell'Accordo Collettivo Nazionale.
6. Avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale per i motivi di cui al comma 5, lo specialista, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni al Direttore Generale dell'Azienda, il quale decide inappellabilmente entro i 15 giorni successivi.
7. Per tutta la durata della procedura prevista al comma 6, lo specialista è sospeso dal servizio e non percepisce alcun trattamento economico.
8. Qualora la decisione dell'Azienda sia favorevole allo specialista, il medesimo viene reintegrato nell'incarico, la cui durata verrà prolungata tenendo conto del periodo di sospensione.
9. È data facoltà allo specialista di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto con un preavviso di trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-6-2