Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 14
Commissione di disciplina
In vigore dal 17 ott 2000
- Commissione di disciplina
1. È istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri medici;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali, operanti nella Azienda, da parte dei Sindacati di cui all' comma 12.
2. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.
4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
5. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione assume con atto motivato uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
pertrasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti
previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione
per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'.
b) Diffida:
perviolazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni
dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'.
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali:
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all' per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d) Revoca:
- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuranti come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.
e) Proscioglimento dello specialista dalle contestazioni e archiviazione del procedimento.
10. La decisione della Commissione è comunicata, e cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale dell'Azienda perché sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all', che ne dà notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-14