Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 15

Ruolo professionale dello specialista

In vigore dal 17 ott 2000
- Ruolo professionale dello specialista 1. Lo specialista convenzionato concorre ad assicurare - nell'ambito delle attività distrettuali come individuato dal Piano sanitario nazionale 1998- 2000, approvato con il D.P.R. 23 luglio 1998 - l'assistenza primaria ai cittadini unitamente agli altri operatori sanitari che svolgono la loro attività nel distretto, secondo quanto previsto dall'art. 3-quinquies, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 229/99. 2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato, lo specialista partecipa di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentante dei pediatri di libera scelta, all'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. 3. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento delle attività specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione è di competenza dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera o territoriale ambulatoriale, domiciliare di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale. 4. Nell'ambito del macro livello assistenza sanitaria distrettuale, previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, la presenza di attività assistenziale specialistica a carattere ambulatoriale assicura al distretto un più accentuato carattere multifunzionale e di integrazione multidisciplinare, cui lo specialista partecipa con: a) l'assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione dell'Azienda; b) l'assicurare il consulto specialistico interdisciplinare; c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; d) l'utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; e) il compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; f) l'adeguarsi alle disposizioni dell'Aziende in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta; g) il prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; h) l'usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; i) il compiere tutti gli atti di rilevamento epidemiologico, richiesti dalla Azienda, con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; l) l'informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia; m) l'assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui io ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante; n) il redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari; o) il collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica; p) le attività di supporto agli atti di natura medico-legale; q) le attività specialistiche, comprese quelle di consulenza, richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali. 5. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica. 6. Le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale. 7. Lo specialista ambulatoriale convenzionato può prescrivere le stesse specialità medicinali riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti, ove consentito dalle norme vigenti. 8. Il ruolo dello specialista ambulatoriale si realizza attraverso la sua partecipazione al "Programma delle attività territoriali", nell'ambito delle risorse assegnate al distretto, come previsto dall'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 299/99, mediante lo svolgimento delle attività e la erogazione delle prestazioni specialistiche indicate dal presente Accordo collettivo nazionale nonché dai progetti e programmi di rilievo regionale ed aziendale, in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento individuati dalla Azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-15

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