Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 12

Comitato Consultivo regionale

In vigore dal 17 ott 2000
- Comitato Consultivo regionale 1. In ciascuna delle Regioni è istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanità; c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente - Accordo, tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti operanti nell'ambito regionale, dai Sindacati di cui all' comma 11 nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre vengono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, è data facoltà agli altri sindacati di designare altri, oltre al proprio, fino al raggiungimento del numero di tre. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a cura dell'Ordine del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all' comma 11, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale ed alla rapida applicazione delle stesse. 8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate. 9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-12

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