Art. 8 · Trattamento economico
Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo

Art. 8

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Trattamento economico

In vigore dal 17 ott 2000
- Trattamento economico 1. Allo specialista l'Azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data di inizio del rapporto, un compenso forfettario omnicomprensivo di lire 70.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata. 2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 30%. 3. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 50%. 4. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza e le maggiorazioni previste ai precedenti commi 2 e 3, entro la fine del secondo mese successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-8-2