Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 3

Massimale orario e limitazioni

In vigore dal 17 ott 2000
- Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale, ancorchè sommato ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende o altre istituzioni pubbliche. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale. 3. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del Conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende ne danno comunicatone entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all', indicandone la decorrenza. 4. Il Comitato di cui all', qualora accerti situazioni di irregolarità ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinché sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. 5. Il Comitato di cui all', qualora accerti situazioni non conformi alle norme formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-3

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