Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 2

Incompatibilità

In vigore dal 17 ott 2000
- Incompatibilità 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall', comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412, non è compatibile il medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercito professionale; b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale: c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servito Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L'Azienda può comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio Professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica; f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda; g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 dei 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell', comma 5 del D.L.vo n. 502/92 così, come modificato dal D.L.vo n. 513/93 e dal D.L.vo n. 229/99; h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio - Sanitario Nazionale a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o accreditate ai sensi dell' del D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99; i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell' della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99; l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell' D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517 e dal D.L.vo n. 229/99. 2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall', ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all' e lo specialista interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-2

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