Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo III

Art. 51

Libera professione.

In vigore dal 17 ott 2000
- Libera professione. 1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di sevizio, purchè essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza col disposto del comma 1. 3. Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all' del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo