Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo III

Art. 54

Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie.

In vigore dal 17 ott 2000
- Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie. 1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a propone il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare. 4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo