Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo III

Art. 53

Competenze delle Aziende.

In vigore dal 17 ott 2000
- Competenze delle Aziende. 1. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'. 2. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di Servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici. 3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attività, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra. 4. L'Azienda provvede altresì: a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamare presso le centrali operative; c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-53

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