Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo III

Art. 48

Criteri generali.

In vigore dal 17 ott 2000
- Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all'. 2. Al fine di garantire la continuità assistenziale e per l'intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e strutturata a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell', comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell'-quinqies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare. 5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-48

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