Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo II
Art. 47
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Azienda.
In vigore dal 17 ott 2000
- Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Azienda.
Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazioni della Azienda, servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base ha la responsabilità e accede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con i il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-47