Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo II

Art. 42

Collegamento con i servizi di continuità assistenziale.

In vigore dal 17 ott 2000
- Collegamento con i servizi di continuità assistenziale. 1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e conoscenza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale. 2. Possono essere concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative apposite linee guida, ad uso dei medici di medicina generale, sulla definizione delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione ritenuta necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici di continuità assistenziale. 3. Il medico di assistenza primaria, ove sussistano le linee guida di cui al comma 2, è tenuto all'osservanza del disposto di cui allo stesso comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-42

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