Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo II

Art. 41

Interventi socio-assistenziali.

In vigore dal 17 ott 2000
- Interventi socio-assistenziali. 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dell'Azienda l'esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali. 2. La natura e la tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo un programma specifico ed in Accordo col medico di famiglia dell'assistito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-41

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