Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo II
Art. 38
Certificazione di malattia per i lavoratori.
In vigore dal 17 ott 2000
- Certificazione di malattia per i lavoratori.
1. Le certificazioni di cui all' della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all' della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell', comma 1, della Legge n. 33/80. La certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte dei compiti di cui all', comma 3.
2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-38