Capo III
Art. 8
Collaudi
In vigore dal 12 apr 2000
1. I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.
2. I membri delle commissioni di collaudo non possono essere nominati fra coloro che abbiano avuto ingerenza nella procedura di aggiudicazione, fermo restando, per i lavori quanto previsto dall', comma 6, lettera r) e dall', commi 2, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi per forniture e servizi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-8