Capo II
Art. 4
Emolumenti accessori
In vigore dal 12 apr 2000
1. Le attribuzioni di cui all', lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi.
2. Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all', lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa.
3. Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-4