Capo I

Art. 1

Organizzazione dei servizi amministrativi contabili

In vigore dal 12 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripiananento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ed, in particolare, l', che prevede l'emanazione di un regolamento di amministrazione e contabilità; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle sezioni riunite del 18 febbraio 1999; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e del 26 luglio 1999; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: Organizzazione dei servizi amministrativi contabili 1. L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolata in centrale e periferica. 2. In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attività amministrativa e contabile è svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. 3. In sede periferica detta attività è espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria. 4. L'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-1

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