Capo III

Art. 6

Capitolati d'oneri

In vigore dal 12 apr 2000
1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del proprio capitolato generale d'oneri, approvato previo parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'emanazione del predetto capitolato o per le materie non previste in esso o quando la specificità della fornitura o del servizio lo richieda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può avvalere anche di capitolati generali d'oneri di altre amministrazioni, laddove applicabili. 2. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purchè in essi se ne faccia esplicita menzione e se ne indichi espressamente la fonte di accesso. 3. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro o servizio, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro o servizio in base al capitolato speciale o disciplinare tecnico posti a base della gara o a campione approvato dall'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo