Capo III
Art. 7
Aggiudicazione
In vigore dal 12 apr 2000
1. Per l'aggiudicazione delle forniture, lavori e servizi si seguono i criteri indicati nei rispettivi bandi di gara secondo la disciplina della normativa vigente in materia contrattuale.
2. Qualora l'iter procedimentale che precede l'aggiudicazione, richieda valutazioni tecnico-economiche e, comunque, per ogni parere su qualsiasi argomento inerente le forniture, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'apporto tecnico di propri esperti nello specifico settore nominati con apposito provvedimento e, se necessario, anche di esperti di altre Amministrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-7