Art. 15
Abrogazioni
In vigore dal 6 dic 2000
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: (il comma 3-bis dell', nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: , comma 4;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: ;
e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: , comma 2;
f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: , lettere f) e g), , comma 1, lettere b) e c), , comma 2 e , commi 3, 4 e 6;
h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: , comma 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-15