Art. 5

Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 6 dic 2000
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonché dall' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1 gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria dà pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono più tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica. 2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati. 3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio. 4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-5

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Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni (Art. 5 Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).) — Testo vigente | Portale Normativo