Art. 10
Imprese di autoriparazione
In vigore dal 6 dic 2000
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall', comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all' della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l', comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-10