Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
"Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
"Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
"REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
"Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
"Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all' della legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-1