Art. 16

Entrata in vigore

In vigore dal 6 dic 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Diliberto, Ministro della giustizia Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13 La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'; dell', comma 4; dell'; dell', lettera a); dell', lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo