Art. 16
Entrata in vigore
In vigore dal 6 dic 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Diliberto, Ministro della giustizia
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13
La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
dell';
dell', comma 4;
dell';
dell', lettera a);
dell', lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558#art-16