Art. 6

Incarichi di studio e di consulenza

In vigore dal 30 dic 1998
1. Qualora si verifichi la necessità di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attività di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento può conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e università, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-6

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Incarichi di studio e di consulenza (Art. 6 Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.) — Testo vigente | Portale Normativo