Art. 6
Incarichi di studio e di consulenza
In vigore dal 30 dic 1998
1. Qualora si verifichi la necessità di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attività di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento può conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e università, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-6