Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 dic 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l' della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
Visti, in particolare, l', comma 5, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997 e l' del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che delineano un quadro organico della disciplina generale del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Ritenuta l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro organico, la disciplina del nucleo con ulteriori disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalità di funzionamento dello stesso;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 18 del 26 ottobre 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) nucleo: nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) unità operative: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-1