Art. 4

Posizione giuridica dei componenti del nucleo

In vigore dal 30 dic 1998
1. Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del nucleo si applica la disposizione di cui all', comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 2. Al personale dipendente da autorità indipendenti, da enti pubblici e da società da questi controllate, nominato componente del nucleo, si applica la disposizione di cui all', comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 3. Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalità di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-4

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Posizione giuridica dei componenti del nucleo (Art. 4 Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.) — Testo vigente | Portale Normativo